Crollo del Palazzetto di via dei Muratori: per il Tribunale di Lecce la responsabilità è dei progettisti e non del Comune

a cura della 05 Ottobre 2022

Si è concluso ieri, 4 ottobre 2022, il primo grado dell’intricata vicenda processuale legata al crollo del centro polivalente di Via dei Muratori a Squinzano,

al centro di numerose polemiche anche sul piano politico.
Realizzato nel 2012, durante la seconda amministrazione Marra, nel novembre 2013, durante la nuova giunta guidata da Mino Miccoli, vi fu un crollo.
Ne nasceva un’azione giudiziaria, nel lontano 2015, da parte del Comune di Squinzano che incaricava l’Avv. Domenico Guadalupi, volta ad accertare eventuali responsabilità rispetto all’occorso.
Successivamente, nel corso del giudizio, intervenivano prima una nuova amministrazione guidata da Marra e poi il commissariamento che confermavano la fiducia al difensore, pur nella criticità dello stato della causa.
Sta di fatto che dopo 7 anni, la battaglia legale è terminata con la sentenza della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Dott. Antonino Iermonti, che ha dato ragione alla tesi del difensore del nostro Comune.
La sentenza stabilisce che il crollo del palazzetto del 19.11.2013 è stato determinato da alcuni errori strutturali dell’impianto e non dall’eventuale scarsa manutenzione ad opera del Comune di Squinzano, condannando progettisti e direttori dei lavori (non anche del tecnico incaricato del collaudo della struttura in cemento armato non interessata dal crollo e della ditta che ha eseguito materialmente i lavori), in solido, al pagamento in favore del Comune di Squinzano, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 99.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 15.5.2014 alla presente pronuncia. Si legge, infatti, in sentenza “appare chiaro come la struttura crollata il 19.11.2013 abbia manifestato una grave criticità strutturale che ha consentito l’accumulo di acqua piovana in concomitanza con intense precipitazioni e questo grave fenomeno di accumulo di acqua piovana in una misura compresa tra 4.560 e 4.900 kg sulla sommità di un manufatto non può che essere addebitato a carenze progettuali ed esecutive dell’opera”.
Ed invero, tra le motivazioni della sentenza, emerge che i progettisti non previdero un adeguato sistema di scolo delle acque piovane né allertarono l’Ente della necessità di intervenire nel caso di accumulo delle stesse sulla struttura.
“…Sulla base di queste considerazioni appaiono poco convincenti le difese addotte dai convenuti che ruotano essenzialmente intorno alla contestazione sollevata nei confronti del Comune di Squinzano alla cui stregua quest’ultimo non avrebbe condotto una corretta attività di manutenzione del centropolivalente, non curandosi, in particolare, di intervenire a fronte di un fenomeno di accumulo di acqua sulla sommità del telo di copertura manifestatosi spesso, come dimostrato dalle foro aeree della struttura risalenti a diversi periodi storici anche successivi al crollo, e, in particolare, non avrebbe garantito il funzionamento del sistema di ventilazione finalizzato, attraverso l’insufflaggio continuo di aria nell’intercapedine esistente tra i due strati del telo di copertura, a garantire che l’acqua piovana scivolasse lungo le pareti laterali della struttura senza accumularsi sulla sua sommità.
A tale proposito, a prescindere dalla considerazione che l’adozione di una membrana di copertura a doppio strato è finalizzata ad assolvere ad una funzione energetica, creando un’intercapedine d’aria con funzione isolante, oltre a prevenire la formazione di condensa sulla superficie causata dallo scambio termico tra interno ed esterno, si deve rilevare che la specifica responsabilità del progettista della struttura in legno Ing. “omissis” e dei direttori dei lavori Ingegneri “omissis”, “omissis” e “omissis”, deriva dall’aver trascurato il problema dell’accumulo di acqua sulla sommità della copertura e, in particolare, per avere progettato e consegnato un manufatto che in caso di eventi meteorici significativi come quello verificatosi il 19.11.2013 presentava una criticità così importante come quella che ha determinato il collasso della sua struttura di copertura. In particolare, si deve osservare che, in assenza di accorgimenti strutturali idonei a favorire la formazione sulla sommità della copertura di una adeguata e persistente pendenza verso i lati, tale da evitare l’accumulo di acqua piovana senza bisogno di alcun accessorio elettrico funzionante in modo perpetuo che potesse sopperire a tale carenza progettuale, nel presente giudizio, a fronte delle specifiche contestazioni del Comune attore, gli Ingegneri “omissis”, “omissis”, “omissis” e “omissis” non hanno dimostrato, e in realtà neppure allegato, di aver segnalato la necessità di mantenere in funzione il sistema di ventilazione che avrebbe dovuto tenere gonfia l’intercapedine tra i due teli di copertura e in definitiva mantenere teso il telo più esterno, soprattutto in caso di eventi meteorici, al fine di evitare l’accumulo di acqua. A tale proposito appare opportuno precisare che l'indicazione contenuta nel manuale di manutenzione di eseguire un controllo a vista annuale per le strutture in elevazione di contenimento e per le ossature portanti non appare in alcun modo chiara con riferimento allo specifico rischio di accumulo di acqua piovana sulla sommità del telo di copertura”.
Il Comune di Squinzano è difeso dall’Avv. Domenico Guadalupi che esprime grande soddisfazione “dopo lunghi anni di aspra battaglia giudiziaria sono orgoglioso di avere restituito un simbolo di giustizia alla comunità squinzanese, credendo fermamente nell’azione giudiziaria che mi venne affidata. Un plauso ai commissari per averci creduto e per avermi dato la possibilità di andare fino in fondo”.
I soccombenti potranno impugnare la sentenza in appello.

Redazione

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